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Indennità di maternità per le libere professioniste

Nov 10, 2003

 

 

 

 

 Dal 29 ottobre scorso sono cambiate le regole per l'indennità di maternità per le neo mamme che svolgono un lavoro da libere professioniste.

La legge 15 ottobre 2003, n.289, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2003, ha modificato, in alcune parti, il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

In particolare, le modifiche introducono un tetto alle prestazioni. L'indennita', si legge nella nuova legge, non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo già prescritto dalla legge, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con delibera soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilita' con gli equilibri finanziari dell'ente.


Oltre all'istituzione di un tetto massimo per le indennità, la legge n.289/2003 prevede anche altre due modifiche. La prima riguarda la base imponibile per il calcolo dell'indennità che non è più il reddito complessivo bensì il solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo. La seconda riguarda l'anno di produzione del reddito da considerare che non è più quello al momento della presentazione della domanda bensì quello percepito nel secondo anno precedente l'evento.

 

LEGGE 15 ottobre 2003, n.289
Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di maternita' per le libere professioniste. (GU n. 251 del 28-10-2003)

testo in vigore dal: 29-10-2003

Art. 1.

1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "dell'evento";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilita' con gli equilibri finanziari dell'ente".

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto, il Guardasigilli: Castelli

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