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Diventare RSPP o ASPP: quali i requisiti professionali?

Mar 13, 2005

 

 

 

Diventare RSPP o ASPP: quali i requisiti professionali?


Sicurezza sul lavoro


Qual è la qualifica professionale per svolgere l'incarico di Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione?

La parola all'esperto...


Per svolgere l'incarico di Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione è valido un attestato di qualifica professionale con esame finale per consulente prevenzione e protezione nelle PMI?In virtù della lettera del D.Lgs. n. 195/2003, il quale ha introdotto l'art. 8 bis nel D.Lgs. n. 626/1994, l'unico titolo compatibile con l'obbligo di formazione verificata (test di apprendimento), conditio sine qua non per poter svolgere l'incarico di RSPP o ASPP, risulta essere la laurea triennale di «ingegneria della sicurezza e protezione» o di «tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro».
I possessori di tale titolo, infatti, in virtù del comma 6 dell'art. 8-bis, «sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2», ovvero dei corsi obbligatori per addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Nessun altro titolo è stato ritenuto valido ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 1.Sul punto si pronuncia anche la circolare del Ministero del lavoro n. 39 del 3 dicembre 2003, la quale afferma, condivisibilmente, che: «Per ciò che concerne l'identificazione dei titoli accademici, il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi, si precisa che l'elenco riportato al comma 6 del nuovo articolo 8-bis non è estensibile in via interpretativa, ma solo in via legislativa, a meno che non venga dichiarata l'equipollenza di altri titoli ai suddetti, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca».
La circolare, altrettanto condivisibilmente, afferma inoltre che i soggetti di cui al predetto comma 6 sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, ma non a quelli di cui al comma 5 e nemmeno ai corsi di aggiornamento quinquennali.
Ne consegue, quindi, che anche i possessori di tale significativo titolo, «stante la dizione letterale della norma che fa riferimento solo ai corsi di cui al comma 2», sono tenuti tanto alla frequenza dei corsi di cui al comma 5 che dei corsi di aggiornamento.A meno di interventi, peraltro non espressamente richiesti sul punto, da parte della Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome, finalizzati ad individuare una sorta di credito per la formazione precedentemente svolta, il corso di cui al quesito (si ricorda che gli attestati rilasciati, previo superamento delle prove finali nei corsi di formazione professionale ex art. 14, legge n. 845/1978, costituivano, esclusivamente, titolo per ottenere l'assegnazione l'assegnazione da parte degli uffici di collocamento delle qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, nonche per l'ammissione ai pubblici concorsi; si usa l'imperfetto in quanto, pur non espressamente abrogata, la disposizione pare incompatibile con il nuovo assetto della formazione professionale e del mercato del lavoro, scaturito a seguito della c.d. riforma «Biagi») non pare di alcuna rilevanza nel sistema normativo odierno in ordine all'adempimento dell'obbligo formativo di responsabili ed addetti del servizio di prevenzione e protezione.settembre 2004risposta a cura di Francesco Bacchini

Fonte: Igiene & sicurezza del lavoro - Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico - Ipsoa Editore

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