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Part-time, flessibilità sorvegliata

Così il tempo parziale cambia pelle

 

 

 

 

Il lavoro a tempo parziale (part-time) nasce con la legge n. 863 del 1984. Nel 2000 subisce la prime modifiche per opera del dlgs n. 61 e l'anno seguente è nuovamente riformato dal dlgs n. 100/2001. Il primo provvedimento (il dlgs n. 61/2000) definisce il lavoro part-time mediante l'individuazione di un principio: nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno e/o a tempo parziale.

A tal fine, considera che il rapporto di lavoro a «tempo pieno» è quello in cui l'orario di lavoro è fissato in misura pari «all'orario normale di lavoro» individuato dalla legge (dlgs n. 66/2003, pari a 40 ore settimanali) o all'eventuale minor orario normale di lavoro fissato dai contratti collettivi. La definizione inoltre prevede che il contratto di lavoro a part-time sia l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore per la fissazione di un orario di lavoro in misura ridotta rispetto a quello normale fissato dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Dal 24 ottobre 2003, dopo la riforma del lavoro (dlgs n. 276/2003), il contratto di lavoro part-time è praticabile da tutti i datori di lavoro privati, in tutti i settori di attività. Le novità fondamentali che entrano con la riforma riguardano gli strumenti di flessibilità: le prestazioni extra oltre l'orario concordato e la possibilità di modificare la durata e la collocazione dell'orario di lavoro. Novità che, invece, restano non applicabili nel settore pubblico, cioè ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Infine la legge n. 247/2007 opera un ritorno al passato, vincolando nuovamente il contratto di lavoro alle previsioni dei Ccnl per la parte relativa alla flessibilità del rapporto.

 
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