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Al via la previdenza complementare con un nuovo regime fiscale
19 Feb 2007

Debutta una nuova fiscalità per la tassazione delle prestazioni che però si applica esclusivamente agli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2007. L’aspetto più innovativo è rappresentato dalle due agevolazioni introdotte: da un lato la deducibilità dei versamenti prevista entro il tetto massimo di 5.164,57 euro all’anno e non più nel limite del 12% del reddito complessivo; dall’altro un'aliquota sul rendimento annuo dell'11%, e sulla restante parte un'aliquota alla percezione della rendita del 15%, che si riduce dello 0,3% annuo per ogni anno di permanenza nello strumento previdenziale dopo il quindicesimo (fino al massimo al 9 per cento). Un elemento da considerare, a maggior ragione se si è in prossimità dell'età della pensione e ci si domanda se sia conveniente lasciare il proprio Tfr all’azienda (o all’Inps).

Invece va precisato che questo nuovo regime di tassazione non interessa né il Tfr, né le altre indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, le somme a titolo di indennità di preavviso, di patto di non concorrenza o di incentivo all’esodo). Il Tfr, infatti, è tassato separatamente e si continuerà a tener presente l’articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir): verrà cioè calcolata l’aliquota media, ottenuta applicando le aliquote Irpef valide alla data di maturazione dell’indennità al reddito di riferimento. Questo, a sua volta, è determinato dividendo l’importo del Tfr maturato per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del Tfr e moltiplicando il risultato per 12. Inoltre, soltanto per le somme maturate dopo il 1° gennaio del 2001, verrà ricalcolata l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Il regime fiscale dei contributi 

 Come si è già avuto modo di sottolineare (vedi la voce La previdenza complementare) uno degli aspetti più innovativi, tra le modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 alla disciplina delle forme pensionistiche complementari (Dlgs 252/2005), è rappresentato proprio da un regime fiscale più leggero per i lavoratori dipendenti e soprattutto per chi presenta redditi medio-bassi (inferiori a 43.038 euro).

Per i contributi

In base al nuovo impianto normativo, infatti, sul piano fiscale i versamenti ai fondi saranno interamente deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto nella misura massima di 5.164,57 euro. La principale novità sta nel fatto che questo limite è stato reso assoluto e non più condizionato: fino al 2006, invece, i contributi erano deducibili dal reddito solo a condizione che rispettassero il limite di 5.164,57 euro, la percentuale del 12% del reddito complessivo e per i lavoratori dipendenti (esclusi i vecchi iscritti ai vecchi fondi) il conferimento al fondo di una quota di Tfr almeno pari al 50% dell’intero contributo (affinché la deduzione operasse occorreva pertanto avere almeno un reddito pari a 43.038 euro). Ciò significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l’aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.
Per quanto riguarda invece i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento ai contratti o accordi collettivi anche aziendali) risultano integralmente deducibili dal reddito di impresa.
Dal punto di vista del lavoratore anche i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del dipendente; dunque in conclusione i contributi del datore di lavoro insieme a quelli versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo dello stesso dipendente entro il tetto massimo di 5164,57 euro.

Per i rendimenti

In merito ai rendimenti finanziari che le somme gestite dal fondo producono ogni anno, la riforma stabilisce una tassazione sostitutiva dell’11% che risulta quindi più bassa rispetto all’attuale regime delle altre forme di investimento a cui per lo più è applicata un’imposta sostitutiva del 12,5 per cento. Tuttavia va tenuto presente che la tassazione potrebbe non  restare ferma all’11 per cento, in quanto il Governo Prodi ha ricevuto la delega di rivisitare il sistema di tassazione delle rendite finanziarie: l’obiettivo sarebbe di portare la tassazione di tutti i prodotti finanziari al 20 per cento.

Per le pensioni integrative

I maggiori benefici fiscali, se pur a effetti limitati, sono quelli legati alla tassazione delle prestazioni. Sulle pensioni erogate dal fondo, al momento del raggiungimento dei requisiti, la riforma introduce l’applicazione di una ritenuta definitiva a titolo d’imposta del 15 per cento, che però può ridursi fino al 9% in relazione ad una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo. La base imponibile di tassazione è pari ai versamenti effettuati al fondo che non sono stati prima assoggettati a tassazione. Anche le anticipazioni domandate per spese sanitarie di particolare urgenza saranno soggette ad una ritenuta definitiva del 15% (che però si può attenuare secondo la procedura sopra spiegata fino al 9%) oppure del 23% per altre spese come l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa.

 

 

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