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Con l’Inps il referente è ancora l’azienda
19 Feb 2007

In verità, però, non si tratta di un fondo di previdenza in senso stretto, in quanto in qualche modo viene recuperato il precedente regime. Il Tfr che viene conferito a questo Fondo Inps, infatti, non cambia natura e di conseguenza alla fine dell’attività lavorativa il dipendente otterrà il suo Tfr con le vecchie regole.

Non cambiano neppure i rapporti con l’azienda che resta l’unico referente: sarà sempre il datore di lavoro, e non l’Inps, a fornire le prestazioni riferite al Tfr – sia per la concessione di eventuali anticipazioni che per la liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro - salvo poi conguagliare la somma erogata con i contributi dovuti al fondo o, in caso di incapienza, su tutti i contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione. Se anche quest’ultimo importo fosse insufficiente sarà ancora l’Inps a preoccuparsi di provvedere, entro 30 giorni, al saldo della quota di sua competenza.

I Contributi

Per quanto riguarda il versamento dei contributi, il fronte delle aziende partirà dal mese successivo alla presentazione da parte del dipendente del modello che riporta l’opzione per il mantenimento del Tfr in azienda; la quota sarà però quella maturata fino ad allora a partire dal 1° gennaio scorso, rivalutata al mese precedente quello in cui inizia il versamento.

Tra l’altro, - come conseguenza delle regole introdotte dalla riforma per il calcolo dei dipendenti e quindi delle dimensioni dell’azienda per cui si veda la scheda 1.6 – il Fondo Inps non riguarda i lavoratori con contratto di durata inferiore a 3 mesi e a domicilio, gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo e tutti quei lavoratori per i quali i contratti collettivi prevedono la corresponsione periodica delle quote di Tfr o l’accumulo presso soggetti terzi.

 

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