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Finanziamento e contributi ai fondifondi
19 Feb 2007

Il finanziamento dei fondi pensione

Con la riforma, la crescita del settore della previdenza complementare, viene in buona parte affidata al conferimento del Tfr a tutte le forme pensionistiche complementari, incluse quelle individuali (anche se per queste ultime occorre la scelta esplicita del lavoratore). Viene pertanto superato il vincolo normativo di destinare la “liquidazione” solo a forme di natura collettiva.

Ecco allora che, a riprova della centralità riconosciuta al Tfr, per i lavoratori dipendenti è data l’opportunità di contribuire ai fondi anche solo con il versamento del Tfr maturando, cioè che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare (senza alcun obbligo di versare altri contributi né da parte del dipendente che del datore di lavoro). Sotto il profilo contributivo è poi prevista la possibilità per il lavoratore di definire il contributo a proprio carico, ferma restando, nelle forme pensionistiche collettive, la competenza delle fonti istitutive a fissare la misura minima della contribuzione a carico dei lavoratori e del datore di lavoro; nelle forme pensionistiche individuali, nel caso in cui il dipendente versi anche contributi a proprio carico ha diritto alla contribuzione del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti e accordi collettivi. Tuttavia nulla impedisce che il datore possa decidere, anche in mancanza di accordi collettivi, di versare un contributo a proprio carico alla forma pensionistica a cui il lavoratore abbia aderito.

Calcolo del contributo

Per i lavoratori dipendenti il contributo è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Quando si aderisce a fondi pensione negoziali o aperti su base collettiva le modalità  e la misura minima dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere fissati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali.
Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il finanziamento può realizzarsi soltanto con i contribuiti che essi stessi decidono di versare a proprio carico. L’importo del versamento è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativamente al periodo di imposta precedente. Infine, per le persone fiscalmente a carico di altri, il finanziamento avviene, appunto, grazie al contributo versato da altri soggetti.

 

 

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