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I fondi pensione “chiusi” o “negoziali”
19 Feb 2007

Che cosa sono

Se esistono piani pensionistici collettivi ed individuali, un’altra classificazione fondamentale da considerare è quella fra fondi pensione aperti e chiusi.
I fondi pensione chiusi o negoziali prendono il nome dalla loro origine negoziale, in quanto derivano da contratti o accordi collettivi (anche aziendali). In questo caso è la natura della stessa forma pensionistica a individuare i soggetti che potrebbero essere interessati ad aderire al fondo, in quanto a fare da bussola è l’appartenenza ad un certo settore, azienda o gruppo di imprese o ancora ad un determinato territorio (Regione o Provincia autonoma).

La gestione

Il fondo per svolgere la sua mission può fare affidamento su organismi autonomi. Innanzitutto un responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale; inoltre gli organi di amministrazione e controllo - composto per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra dai rappresentanti dei datori di lavoro - e l’assemblea in cui siedono i rappresentanti degli associati. Inoltre, per far parte degli organi di amministrazione e controllo e ricoprire l’incarico di responsabile del fondo, occorrono specifici requisiti di professionalità e onorabilità.
Tuttavia il fondo si avvale anche di professionisti esterni con specifiche competenze. Così ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a banche; le prestazioni in genere vengono erogate da una compagnia assicurativa e ancora le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria.

Ruolo e finalità

Chi si occupa della gestione, oltre ovviamente a fornire agli iscritti le prestazioni pensionistiche, ha il compito di raccogliere le adesioni e i contributi e, ancora prima, di definire la politica di investimento delle risorse la cui realizzazione viene affidata in genere a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria.
I fondi pensione “aperti”

Che cosa sono

Si tratta di fondi istituiti direttamente da gestori autorizzati – in primis istituti di credito, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio, ma anche società di intermediazione mobiliare - che guardano a qualunque lavoratore ma soprattutto agli autonomi, che non possono rifarsi a fondi pensione chiusi. Tuttavia, rispetto agli enti istitutivi, i fondi aperti rappresentano un patrimonio a sé, separato e indipendente che ha il preciso e unico ruolo di occuparsi dell’erogazione delle prestazioni previdenziali.

L’adesione

L’adesione può avvenire sia in forma collettiva sia a livello individuale. La prima ipotesi si ha quando la realtà (banca ecc.) che ha dato vita alla forma pensionistica complementare, decide di creare uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell’obiettivo previdenziale. La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito; in particolare viene incaricato un responsabile del fondo che però deve agire in modo autonomo rispetto alla stessa società controllando che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti. Tuttavia per tutelare gli iscritti al fondo è stato previsto un ulteriore organo di sorveglianza, che a sua volta deve verificare che l’operato dell’amministrazione e la gestione siano esercitati in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. I componenti di questo organismo variano a seconda del tipo di fondo pensione aperto. Quando la partecipazione è collettiva possono farne parte i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quanto riguarda le risorse, come nel caso dei fondi negoziali, la banca depositaria deve essere un soggetto esterno.

Le alternative ai fondi

Contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali
Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.

I fondi pensione “preesistenti”

Il sistema della previdenza complementare risale sostanzialmente al decreto legislativo 124/1993 che, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 3, comma 1 della legge 421/1992, la cosiddetta legge Amato, ne ha tracciato le linee e i principi fondamentali. Pertanto, se il Dlgs ha introdotto la disciplina per le forme pensionistiche complementari, ecco allora che parlando di fondi pensione “preesistenti” si fa riferimento a quelli creati già prima dell’avvento del provvedimento in questione. Fondi che presentano particolarità, per il fatto che si tratta di forme pensionistiche collettive e il perimetro dei potenziali destinatari è individuato da accordi o contratti aziendali o interaziendali.
Il funzionamento della pensione supplementare

Le prestazioni: rendita e capitale.

Il compito e l’utilità di una pensione supplementare è di consentire al lavoratore di integrare, grazie ad ulteriori prestazioni, la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap o Casse private di categoria). Ma a partire da quando si può ottenere questa prestazione aggiuntiva? Quanti anni di anzianità d’iscrizione al fondo sono necessari? Con l’entrata in vigore della riforma della previdenza integrativa è possibile ottenere la pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso a quella obbligatoria (in base al sistema previdenziale di base) e con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.
In particolare per ricevere la prestazione pensionistica le alternative di scelta sono due:
1) per intero in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare; Chi al momento del pensionamento sceglie di percepire una prestazione in forma di rendita, si vedrà erogare per tutta la durata della vita, una pensione complementare pagata periodicamente e proporzionale al capitale accumulato e all’età a quel momento raggiunta, determinata applicando al montante accumulato dei «coefficienti di conversione» che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.
2) parte in capitale (fino al 50% della posizione maturata) e parte in rendita. Infatti il fondo pensione può anche erogare prestazioni in forma di capitale, secondo precise condizioni imposte dalla legge. Pertanto si potrà percepire metà del capitale accumulato, nel corso degli anni lavorativi, in un’unica soluzione e la restante metà sottoforma di assegno mensile. E ancora la normativa ammette di entrare in possesso di tutto il capitale accumulato nel caso in cui si verifichi una particolare condizione (si veda la scheda).

A proposito per calcolare l’anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, maturati senza che l’aderente abbia esercitato l’opzione del riscatto.
Tra l’altro, se convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata l’importo della pensione complementare risulta inferiore alla metà dell’assegno sociale Inps (che oggi è pari a 381,72 euro mensili), si può scegliere di percepire l’intera prestazione in capitale

Le prestazioni: opzioni

Prestazioni: anticipazione  con “paletti” 
Il riassetto della previdenza complementare offre al dipendente due chance: decidere di lasciare il Tfr in azienda oppure conferirlo a fondi pensione. Ma può subentrare l’esigenza di aver bisogno di liquidità per questioni personali o familiari. Ecco allora che, come nell’ipotesi in cui si scelga di lasciare il Tfr presso il datore di lavoro, è possibile, se pur in casi tassativi previsti dalla legge, ottenere sulle prestazioni delle anticipazioni.
Ma qual è il criterio a cui rifarsi per determinare l’importo di questo “acconto”? Deve essere calcolato sulla base del montante accumulato fino a quel momento, formato sia dai versamenti corrisposti sia dai rendimenti realizzati.
Con l’entrata a regime della riforma dal 1° gennaio 2007 l’iscritto al fondo pensione ha pertanto diritto a richiedere un’anticipazione della sua posizione individuale in presenza di due situazioni:
1) innanzitutto quando si abbiano alle spalle già 8 anni di iscrizione al fondo.Per calcolare questa anzianità si considera valido qualunque periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari purché non si sia richiesto il riscatto. In questo caso si potrà domandare un’ “acconto":
- fino al 75% della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
- tuttavia, fino al 30% della posizione individuale, l’anticipazione può intervenire anche per ragioni diverse dalle spese sanitarie (che può avvenire anche con meno di 8 anni di adesione al fondo) e dalla ristrutturazione della casa, ossia per ulteriori esigenze dell’iscritto.
2) per ragioni di salute in ogni momento, ossia indipendentemente dagli anni di partecipazione alla forma pensionistica. In particolare l’importo dell’acconto può arrivare fino al 75% del montante accumulato al momento della richiesta quando si debbano sostenere delle spese sanitarie consistenti rese necessarie dalle gravissime condizioni personali, del coniuge o dei figli (di tratta dei costi per terapie ed interventi straordinari). 

 Prestazioni: trasferimento e principio di “portabilità” 

Potrebbe però accadere che per ragioni professionali o legate alla vita privata, pur essendo iscritti ad un certo fondo pensione, si intenda trasferire la propria posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare. Questa opportunità è ammessa ma come avviene per le anticipazioni, soltanto a determinate condizioni.
In primo luogo può avvenire per scelta volontaria, purché siano almeno trascorsi 2 anni dall’iscrizione. In secondo luogoquando decadono i requisiti di partecipazione: l’ipotesi più frequente, per esempio, si verifica per effetto di un cambiamento lavorativo quando si è iscritti ad un fondo negoziale (chiuso e collettivo). Infatti l’iscritto che prima di aver raggiunto i requisiti per la quiescenza perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può scegliere fra il riscatto e il trasferimento della posizione individuale maturata presso il nuovo fondo a cui ha accesso grazie alla nuova attività  lavorativa.
Se opta per il trasferimento allora si ha diritto alla continuazione dei versamenti alla forma pensionistica scelta sia del Tfr sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e con le modalità stabilite da contratti o accordi collettivi. Ancora si può aderire a forme pensionistiche complementari individuali anche se esistono fondi pensione contrattuali dei settori di appartenenza, destinandovi anche il Tfr nei limiti della contrattazione collettiva; senza contare che è possibile contribuire contemporaneamente a più forme di previdenza complementare.

Prestazioni: riscatto 

Anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile si può richiedere il riscatto, cioè la restituzione della posizione individuale accantonata presso un fondo pensione. Con la riforma della previdenza complementare il riscatto è ammesso, in alternativa al trasferimento, ancora una volta in presenza di determinate condizioni. Tuttavia si può valutare di tenere ferma la posizione individuale accumulata presso il fondo senza proseguire nella contribuzione.
Il riscatto può avvenire in diversa misura: può essere parziale o totale. In particolare il riscatto parziale ossia fino al 50% della posizione maturata, può intervenire per accadimenti accidentali o personali che vengano a compromettere lo svolgimento dell’attività lavorativa, vale a dire, quando il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Invece il riscatto totale è ammesso nel caso in cui il periodo di disoccupazione superi i 48 mesi o nel caso di invalidità  permanente che comporti la riduzione della capacità  di lavoro a meno di un terzo. Soltanto in queste ipotesi si può chiedere di anticipare il momento dell’accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti per la pensione pubblica.Inoltre il riscatto dell’intera posizione maturata scatta nel caso di morte dell’aderente prima dell’età del pensionamento: l’intera posizione maturata sarà versata a favore degli eredi o delle altre persone indicate dall’iscritto. In assenza di questi ultimi la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a scopi sociali.

 

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