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Il silenzio-assenso
24 Feb 2007

Se il lavoratore espressamente sceglie di non conferire la liquidazione ai fondi pensione, ma di mantenerlo in tutto o in parte, il Tfr avrà una sorte diversa a seconda delle dimensioni dell’azienda:
Se l’azienda presenta fino a 49 dipendenti, il Tfr resta in azienda;


Se ha almeno 50 dipendenti l’azienda è tenuta a trasferire il Tfr all’Inps e in particolare dovrà essere destinato al Fondo statale gestito dall’Inps (la cui disciplina è prevista dalla bozza del primo decreto attuativo dell’articolo 1, comma 757 della Finanziaria). Il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro avrà diritto alla liquidazione dello stesso Tfr come se fosse rimasto in azienda.

Tuttavia nell’ipotesi in cui, entro il 30 giugno, il lavoratore non esprima alcuna preferenza, per volontà oppure perché per disinformazione ha fatto decorrere il termine, tutto il suo Tfr futuro verrà trasferito in modo automatico al fondo pensione previsto dal contratto collettivo o individuato con accordo aziendale.


Se però manca un’intesa aziendale oppure se esistono più fondi, il Tfr andrà a quello a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, o in ultima spiaggia al Fondo pensione “residuale” costituito ancora presso l’Inps (indicato come “FondInps” e disciplinato dalla bozza del secondo decreto interministeriale attuativo del comma 765 dell’articolo 1 della Finanziaria).


Il fondo residuale, di conseguenza, non va confuso con il Fondo dello Stato gestito dall’Inps che invece gestirà il Tfr per le sole imprese con almeno 50 dipendenti quando si scelga di non optare per una delle forme di previdenza complementare

 

 

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