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La bussola è la data di assunzione
24 Feb 2007

Il via libera al trasferimento del Tfr alla previdenza complementare e al fondo Inps cambia in base all’anzianità di assunzione.
In particolare, - secondo la bozza di decreto interministeriale che dà attuazione al comma 765 della Finanziaria (articolo aggiornato al 22 gennaio) - nell’ambito della platea dei lavoratori si deve distinguere fra il personale che al 31 dicembre 2006 risultava già assunto e chi invece ha fatto ingresso in azienda a partire dal 1° gennaio del 2007 (neoassunti): per la prima categoria la decorrenza per il versamento del Tfr alla previdenza complementare scatta dal momento della scelta, mentre per la seconda da quello dell’assunzione.


Per gli assunti al 31 dicembre 2006 

Per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006, esclusi i collaboratori domestici, il Tfr che potrà essere devoluto al fondo pensione è quello che matura dalla data dell’opzione, se la manifestazione di volontà avviene in modo espresso; oppure, in caso di silenzio assenso (o consenso tacito), a decorrere dal 1° luglio 2007, al fondo chiuso o al fondo di previdenza complementare gestito dall’Inps in mancanza di un fondo contrattuale.
In entrambe le situazioni, tuttavia, il datore versa il relativo importo al fondo non prima del 1° luglio 2007, rivalutando tra l’altro le quote relative alle mensilità dall’adesione al 30 giugno, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del Codice civile (il Tfr in base alle vecchie norme viene rivalutato di 1,5 punti l’anno più il 75 per cento dell’inflazione).

Se invece il lavoratore decide di conservare il Tfr in azienda, il regime è differente a seconda delle dimensioni dell’azienda:
se l’azienda presenta un organico medio fino a 49 dipendenti nel 2006, il datore non deve effettuare alcun versamento;
mentre l’azienda con almeno 50 dipendenti, a partire dal mese successivo a quello di opzione del lavoratore, deve cominciare a versare il contributo Tfr mensilmente al fondo statale gestito dall’Inps. La quota di Tfr da versare è quella maturata a partire dal 1° gennaio 2007 compresa la rivalutazione.

Va precisato però che, coloro che alla data del 31 dicembre 2006 già versavano integralmente il Tfr alla previdenza complementare, non dovranno esercitare alcuna opzione.
 Prima e dopo: il crinale del 29 aprile 1993 

Ma non è tutto. Resta rilevante per chi è già assunto da tempo la data del 29 aprile 1993. I dipendenti assunti dopo questa data, infatti, non possono “frazionare” la destinazione del Tfr futuro: l’alternativa perciò si pone solo fra l’intera liquidazione in azienda o ai fondi pensione.

Chi, invece, è stato assunto prima del 29 aprile 1993 si trova di fronte a una rosa di opportunità: nell’ipotesi in cui abbia già aderito a un fondo pensione può continuare a contribuire con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro il resto del Tfr maturando; oppure può versare ai fondi l’intera liquidazione futura. Se, al contrario, non è ancora iscritto a fondi pensione può scegliere di trasferire il Tfr futuro anche solo nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di questi, in misura non inferiore al 50 per cento.

Per gli assunti dal 1° gennaio 2007 

Discorso diverso vale per chi è stato assunto dal 1° gennaio 2007: i sei mesi per la scelta decorrono in questo caso dall'assunzione sia nel caso di opzione espressa per un fondo pensione sia di silenzio assenso i datori dovranno versare il Tfr dal momento dell’assunzione.

Se il lavoratore intende conferire espressamente il Tfr alla previdenza integrativa, dal momento dell’assunzione ha sei mesi di tempo per decidere, mentre il datore di lavoro dovrà versare al fondo l’importo relativo al Tfr maturando a decorrere dal mese successivo a quello di comunicazione del lavoratore: il versamento è però dovuto a partire dalla data di assunzione, calcolando anche la rivalutazione.
Se però il lavoratore non si esprime, il datore di lavoro, dal mese successivo alla scadenza del semestre, comincia a versare il Tfr maturando al fondo.

In pratica, dunque, il neoassunto che alla fine del semestre non abbia effettuato alcuna opzione si vedrà versare il Tfr al proprio fondo negoziale fin dal giorno in cui è entrato in azienda. Pertanto, se si ipotizza una nuova assunzione il 1° febbraio 2007, il lavoratore ha tempo fino al 31 luglio 2007 per esercitare l’opzione di destinazione del suo Tfr maturando. In mancanza di comunicazione il datore a partire dal mese di agosto (per la precisione dalla prima data utile di scadenza fissata dal fondo) deve versare il Tfr alla forma di previdenza complementare competente anche per il periodo da febbraio in poi compresa la rivalutazione relativa ai mesi da febbraio a giugno.

Infine, nel caso in cui il lavoratore voglia lasciare il Tfr maturando presso l’azienda, se questa ha più di 49 dipendenti il Tfr maturando verrà trasferito al fondo presso l’Inps, a decorrere dalla data di assunzione.

 

 
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