La previdenza integrativa su base territoriale

20 Ott 2008

Una delle realtà più interessanti nel panorama previdenziale italiano è quella dei fondi pensione territoriali per il momento presenti solo in tre regioni, ma con ottime prospettive future.

La previdenza integrativa organizzata su base territoriale, sia pure per il momento presente in sole tre espressioni ‘regionali' (Laborfonds in Trentino Alto Adige, Fopadiva in Valle d'Aosta, Solidarietà Veneto in Veneto), rappresenta una delle realtà di maggiore successo nel panorama pensionistico italiano.

La positività dell'esperienza è testimoniata dai recenti risultati del semestre del silenzio-assenso; secondo l'ultima Relazione Covip, concentrando l'attenzione sui lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti ‘espliciti' agli organismi previdenziali territoriali, al 30 giugno, erano 110.000 con un incremento di circa 50.000 aderenti da gennaio 2007. Per onestà intellettuale va rammentato poi come FonLigure abbia invece dovuto rinunciare ad esistere, qualche anno fa, causa non adeguato numero di adesioni con conseguente mancato raggiungimento della massa critica sufficiente.

La strada dei fondi pensione regionali potrebbe rappresentare, comunque, una nuova via da esplorare in chiave di decentramento territoriale, essendo la previdenza integrativa materia di competenza legislativa concorrente Stato/Regioni in considerazione della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha modificato l'art. 117 della Cost. (a differenza invece di materie come la previdenza di base e il risparmio, di competenza esclusiva dell'Ordinamento centrale). Qualche anno fa si sono registrate attenzioni che potrebbero essere foriere di ulteriori sviluppi da parte della Sicilia e del Lazio con manifestazioni di interesse anche da parte della Lombardia; non va escluso che anche altre regioni possano valutare opportuno attrezzarsi in questo senso anche in sintonia con eventuali evoluzioni costituzionali di ordine federalista.


Il ruolo attuale e prospettico dei fondi pensione territoriali è stato d'altronde riconosciuto ed anzi rimarcato in maniera netta e chiara dallo stesso legislatore previdenza che, nella normativa sulla destinazione del Tfr di cui al D.Lgs. n. 252/2005, li annovera non solo tra i veicoli adatti a recepire flussi conferiti in maniera esplicita dal lavoratore dipendente del settore privato ma anche tra quegli strumenti che possono recepire flussi taciti di Tfr (nella linea con rendimento minimo garantito). Si prevede infatti che se entro il 30 giugno 2007, per chi fosse stato in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non avesse espresso o esprima alcuna indicazione relativa alla destinazione del Tfr, il datore di lavoro ne avrebbe trasferito o trasferirà i flussi futuri alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Ma cosa sono i fondi pensione territoriali, come funzionano e quali sono le chiavi del successo ?

Cosa è un fondo regionale
L'organismo previdenziale territoriale è un fondo pensione negoziale costituito sulla base dell'accordo tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti ad una data zona geografica: il comune denominatore è l'ambito territoriale e non il fatto di appartenere ad una data categoria piuttosto che ad una stessa identità produttiva aziendale. Prerogativa essenziale è che al fondo possono quindi aderire solo i cittadini residenti nella regione o chi vi svolge la propria attività prevalente. È importante sottolineare come la regione funga da ‘livellatore del campo da gioco', non promuove cioè direttamente i fondi pensione, ma pone le premesse per agevolarne il funzionamento, individuando la previdenza integrativa quale fattore di sviluppo economico.

Non viene così contraddetta la ratio della legge nazionale secondo cui i fondi pensione negoziali, per godere delle facilitazioni fiscali (deducibilità dei contributi, aliquota di tassazione agevolata), devono nascere in base all'accordo delle parti sociali. L'Ente territoriale interviene in genere creando una società di servizi e consulenza, fungendo da promotore di un network informativo, a partecipazione mista pubblico/privato che seguirà la gestione contabile e amministrativa ed espleta in ottica di ‘civil service' attività di informazione e di consulenza a beneficio dei lavoratori interessati.

‘Pubblico' nel senso più alto del termine è ancora il sostegno tangibile che può essere fornito dalla regione attraverso interventi economici di integrazione dei contributi previdenziali versati a favore degli iscritti al fondo ‘in condizioni di particolare disagio economico', perchè l'azienda dove lavorano è in crisi o fallita. Va sottolineato da un lato il vantaggio della territorialità circoscritta del fondo pensione che può agevolare la capillarità e profondità informativa ed educativa; ed ancora il carattere di intersettorialità, consentendo quindi al lavoratore che cambia settore di attività di continuare a partecipare allo strumento previdenziale purché il settore di attività abbia aderito al fondo pensione. Ogni categoria produttiva può partecipare infatti all'accordo istitutivo del fondo regionale o stipulare successivamente l'accordo integrativo; questo è il motivo per cui le regole di contribuzione non sono uguali per tutti gli aderenti come nei fondi di categoria ma variano da lavoratore a lavoratore in base alla categoria di appartenenza sulla base di quanto previsto dal contratto applicabile di riferimento.

È poi importante evidenziare come ai fondi pensione regionali possono aderire in genere anche i dipendenti pubblici, avendo in questo modo un veicolo previdenziale di confluenza che su scala nazionale spesso non avrebbero (va rammentato infatti che al momento l'unico fondo del pubblico impiego già operativo è Espero del comparto scuola, sono in rampa di lancio il fondo pensione dei settori Sanità ed Enti locali e quello dei dipendenti dei Ministeri e degli Enti non economici).

Esperienze previdenziali territoriali maturate
In ordine cronologico Solidarietà Veneto è il fondo territoriale pioniere, costituito nel 1990, quando ancora non esisteva una normativa organica sulla previdenza complementare (D.Lgs. n. 124/1993). Si basava inizialmente sulla sola contrattazione aziendale. Il numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione è il numero 87. Possono aderire al fondo, anche in modo tacito attraverso il solo conferimento tacito del Tfr, i lavoratori dell'industria e dell'artigianato che svolgono attività nel territorio del Veneto, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi istitutivi (le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito: www.solidarietaveneto.it). Il fondo pensione ha 4 linee di investimento: ‘Garantito Tfr', ‘Prudente', ‘Reddito', ‘Dinamico'. L'indicatore sintetico dei costi (Isc) delle linee, attingendo dal sito della Covip, è:

• per la linea garantita, dello 0,81 su 2 anni, 0,59 su 5 anni, 0,50 su 10 anni, 0,42 su 35 anni;
 
• per la linea prudente, dello 0,53 su 2 anni, 0,30 su 5 anni, 0,21 su 10 anni, 0,14 su 35 anni;
 
• per la linea reddito, dello 0,53 su 2 anni, 0,30 su 5 anni, 0,21 su 10 anni, 0,14 su 35 anni;
 
• per la linea dinamica, dello 0,60 su 2 anni, 0,38 su 5 anni, 0,28 su 10 anni, 0,21 su 35 anni.
 

In Trentino Alto Adige/Südtirol, anche in virtù delle competenze derivanti dallo Statuto di autonomia, i sindacati dei lavoratori dipendenti e le associazioni dei datori di lavoro, con il forte e concreto sostegno della Regione, hanno dato vita al Fondo territoriale regionale di previdenza complementare Laborfonds. È stato costituito in forma di associazione in data 02 aprile 1998 e riconosciuto con decreto del Ministro del lavoro in data 14 giugno 2000. È stato autorizzato all'operatività con delibera della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione Covip) in data 19 aprile 2000 ed è iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero d'ordine 93. A Laborfonds possono aderire anche con il versamento del solo Tfr, ed eventualmente in modo tacito:

• lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività nel territorio del Trentino Alto Adige/Südtirol e le cui tipologie di rapporto di lavoro sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, locali o aziendali;
 
• soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede l'attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo;
 
• dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali, anche se operanti fuori dal territorio regionale.
 

Ogni lavoratore ha inoltre la facoltà di versare direttamente a Laborfonds, entro il 15 dicembre di ogni anno, una contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle quote di contribuzione fissate nel relativo contratto collettivo di lavoro.

Per i dipendenti del settore privato il versamento a Laborfonds è dato da:

• na quota del Tfr maturando e precisamente:

• una quota del Tfr per i lavoratori di prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993 che optano per il mantenimento di una quota del Tfr in azienda;
 
• il totale del Tfr per i lavoratori di prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993 che optano per il conferimento totale del Tfr a Laborfonds;
 
• il totale del Tfr per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
 
• eventualmente:
 
• una quota a carico del lavoratore;
 
• una quota a carico del datore di lavoro.
 
 

L'aderente a Laborfonds ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro previsto dagli accordi o contratti collettivi.
Per i dipendenti pubblici il versamento a Laborfonds è dato da tre elementi, le cui quantità e decorrenza sono stabilite dai singoli contratti collettivi di lavoro:

• una quota a carico del lavoratore;
 
• una quota a carico del datore di lavoro;
 
• una quota del Tfr maturando e precisamente:

• una quota del Tfr per i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2000
 
• il totale del Tfr per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 o a tempo determinato.
 
 

Laborfonds ha 2 linee di investimento: ‘Garanzia' e ‘Bilanciato Obbligazionario'. Dal 1° gennaio 2008, grazie al cambio di statuto, offrirà quattro comparti: ‘garantito', che prevede un massimo del 5% azionario; ‘prudente/etico' con un azionario che salirà fino al 25%; ‘bilanciato', con un 60% di obbligazioni e un 40% di azioni; infine il comparto ‘dinamico' con un 60% di azioni. L'indicatore sintetico dei costi per la linea ‘bilanciata obbligazionaria' è dello 0,39 per 2 anni, 0,30 su 5 anni, 0,26 su 10 anni, 0,22 su 35 anni.

Fopadiva - Fondo pensione complementare per i Lavoratori dipendenti della Valle d'Aosta - ha completato l'iter formale di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed è stato iscritto al n. 142 dell'Albo dei Fondi pensione tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip).

Fopadiva è a tutti gli effetti operativo dal mese di febbraio 2004 per i lavoratori del settore privato. Per i lavoratori appartenenti al pubblico impiego il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei delegati del Fopadiva hanno, invece, stabilito di posticipare l'avvio operativo, tenuto conto che per i lavoratori pubblici l'adesione ad un Fondo pensione comporta, per chi non sia già in tale regime, il passaggio dal regime dell'indennità di fine servizio (Ifs) al regime del trattamento di fine rapporto (Tfr, regolamentato, così come per i lavoratori del settore privato, secondo quanto previsto dal codice civile) e ritenuto opportuno fornire a tutti i lavoratori interessati informazioni complete ed adeguate in merito.

Si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso dei seguenti requisiti:

• contratto o accordo collettivo che preveda l'accesso alla previdenza complementare;
 
• sede di lavoro nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 
• alle dipendenze di un datore di lavoro che sia rappresentato dalle associazioni datoriali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo di Fopadiva o che abbia successivamente sottoscritto accordi integrativi allo stesso.
 

I versamenti al fondo si compongono di tre elementi:

• una quota a carico del lavoratore;
 
• una quota a carico del datore di lavoro;
 
• quota del Tfr maturando.
 

Tali quote sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Fopadiva ha deciso di procedere alla gestione delle risorse finanziarie del Fondo secondo principi di sicurezza e prudenza nel rispetto e tutela degli associati e, a tal fine, ha definito un unico profilo di investimento delle risorse strutturato su una composizione al 20% monetaria, al 60% sulla esposizione obbligazionaria, al 20% sulla esposizione azionaria.

Fopadiva ha, così, determinato una gestione delle risorse finanziarie del Fondo di tipo ‘monocomparto', ovvero con una sola linea di investimento e con un rendimento unico per tutti gli associati, fermo restando che il Fondo potrà comunque in futuro transitare ad una gestione ‘pluricomparto', ovvero disporre più linee di investimento in cui impiegare le proprie risorse finanziarie. L'indicatore sintetico dei costi della linea ‘Prudenza' è lo 0,59 su 2 anni, lo 0,38 su 5 anni, lo 0,29 su 10 anni, lo 0,22 su 35 anni. Nel corso del 2008 dovrebbero essere attivate una linea con rendimento minimo garantito e un ulteriore comparto di investimento di tipo ‘dinamico' con un profilo di rischio/rendimento più elevato.

autore: Carlo Giuro

Fonte: Diritto & Pratica del lavoro - Settimanale di amministrazione e gestione del personale - Ipsoa Editore

 


 

 

 

 

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