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Vademecum del TFR
5 Giu 2007

Quali sono le possibili scelte del lavoratore per la destinazione del Tfr maturando? E quali modelli occorre utilizzare? Quali sono gli adempimenti a carico del datore di lavoro? Quali sono i criteri di computo dei dipendenti ai fini della determinazione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006? Da quali date decorrono i versamenti del Tfr ai fondi pensione e al fondo di tesoreria Inps?


I lavoratori dipendenti in forza al 31 dicembre 2006 presso i datori di lavoro privati sono chiamati a decidere, entro il prossimo 30 giugno, se destinare il Tfr maturando ad un fondo di previdenza complementare o se mantenerlo in azienda. Anche i lavoratori assunti dopo tale data hanno sei mesi di tempo, a decorrere dall'assunzione, per decidere la destinazione del loro Tfr, a meno che non abbiano già optato per un fondo pensione nel corso di un precedente rapporto di lavoro. In questo caso, infatti, la scelta di destinazione rimane immutata, anche se le vicende del rapporto di lavoro potrebbero comportare il trasferimento della posizione da un fondo ad altro fondo e il conseguente versamento, del Tfr maturando, al nuovo fondo di destinazione.

In allegato al decreto interministeriale Lavoro-Finanze 30 gennaio 2007, che disciplina le modalità di adesione alla previdenza complementare con il conferimento del solo Tfr (modalità che, si ricorda, costituisce una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 252/2005) sono pubblicati gli schemi dei modelli che i dipendenti debbono utilizzare per esprimere la loro scelta:

• TFR1, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006;
 
• TFR2, riservato ai lavoratori assunti dopo tale data.
 

Indicazione della scelta
Entrambi i modelli sono suddivisi in sezioni, ciascuna riservata alla particolare situazione in cui può trovarsi un lavoratore, a seconda, cioè, che si tratti di prima occupazione antecedente il 29 aprile 1993 oppure successiva, e che il lavoratore stesso sia iscritto o meno ad un fondo di previdenza complementare al quale versa, tutto o in parte il Tfr. La compilazione del modello non interessa i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e iscritti ad un fondo negoziale, in quanto già versano allo stesso l'intero Tfr.
Per chi già aderisce ad un fondo pensione al quale conferisce una parte del Tfr: questo lavoratore, se non mantiene il Tfr in azienda, può destinare unicamente al fondo a cui è già iscritto la parte residua del Tfr maturando.

Al modello con il quale il lavoratore manifesta la scelta di destinare il proprio Tfr ad un fondo pensione deve essere allegata la copia del modello di adesione al fondo stesso che sarà quello, ovviamente, che il fondo prescelto ha predisposto per l'adesione con il solo conferimento del trattamento di fine rapporto. La scelta deve, quindi, essere espressa utilizzando esclusivamente i modelli ufficiali, anche se la norma di legge consentiva in via transitoria di convalidare quella eventualmente già manifestata in forma libera prima dell'entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2007, ripetendola sul modello ufficiale.

Possibili scelte
La scelta espressa può riguardare l'intero Tfr o una parte dello stesso, più precisamente:

• i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, non iscritti ad un fondo pensione contrattuale, possono scegliere di:

• destinare l'intero Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare;
 
• mantenere tale Tfr presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, l'importo del Tfr sarà versato, dal datore di lavoro, al Fondo per l'erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'Inps;
 
 
• i dipendenti di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 possono destinarealla previdenza complementare anche soltanto una parte del Tfr maturando. In particolare:

• se già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, possono scegliere di mantenere la quota di Tfr versata al fondo nella stessa misura già versata in precedenza e lasciare presso il datore di lavoro la quota residua. In tal caso, per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il residuo Tfr verrà trasferito dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria Inps per l'erogazione del Tfr ai dipendenti del settore privato;
 
• se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1° gennaio 2007, possono scegliere di destinare l'intero Tfr maturando ad un fondo pensione, oppure destinarne solo una parte, nella misura stabilita dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.
 
 

Modalità tacite (silenzio - assenso)
Se entro il prossimo 30 giugno, per chi era in forza al 31 dicembre 2006 o allo scadere dei sei mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente a tale data, il lavoratore non esprime formalmente alcuna indicazione relativa alla destinazione del Tfr, il datore di lavoro è tenuto a trasferire il Tfr maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve, peraltro, essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Se in azienda sono presenti più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro:

• alla forma individuata con accordo aziendale;
 
• in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.
 

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile in base ai criteri di cui sopra dovrà trasferire il Tfr maturando a Fondinps, che è la forma pensionistica complementare "residuale" istituita presso l'Inps, alla quale i dipendenti possono aderire, in forma individuale, solo a seguito della maturazione del silenzio-assenso.

Nuove assunzioni
Non debbono compiere alcuna scelta i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, che abbiano già conferito, in maniera tacita o esplicita, il proprio Tfr ad una forma di previdenza complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro. Rimane pertanto efficace la scelta a suo tempo espressa, anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro.
Come sottolinea la Covip nella direttiva 21 marzo 2007, in occasione dell'assunzione il lavoratore interessato dovrà fornire, al nuovo datore di lavoro, indicazioni circa la forma di previdenza complementare cui ha aderito o cui intende aderire, tenendo conto delle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro. Potrebbe, infatti, essere necessario il trasferimento della posizione dal precedente al nuovo fondo contrattuale, così come il lavoratore potrebbe cogliere il venir meno dell'appartenenza alla categoria contrattuale precedente per aderire ad un diverso fondo. Anche questi lavoratori potranno, perciò, disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, ma in nessun caso potranno "riportare" il Tfr presso il datore di lavoro che, trascorsi i sei mesi senza che il lavoratore esprima alcuna scelta, conferirà il Tfr secondo i meccanismi taciti applicabili. L'effettuazione della scelta, in questo caso particolare, non presuppone l'utilizzo dei moduli allegati al decreto, dovendo la stessa essere comunque manifestata in forma scritta al datore di lavoro.

Per un approfondimento in merito al versamento del Tfr ai fondi pensione e riguardo al fondo di tesoreria Inps, prelevate l'articolo integrale in formato .pdf.

Maggio 2007

a cura di Ipsoa Editore, Redazione Internet. Tratto da "Vademecum del Tfr" di Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido

Fonte: Guida alle Paghe - Ipsoa Editore

 

 

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